mercoledì 29 luglio 2009

Costituita l'Associazione Calabria della LIFC

Il quattro luglio, in una affollata sala dell'Hotel Lamezia, si è costituita la Lega italiana fibrosi cistica - Associazione Calabria. Nella stessa occasione è stato nominato un consiglio direttivo dell'associazione per preparare la prima assemblea il prossimo 4 ottobre - presidente Benedetto Calogero (in arte Benny). Chi vorrà aderire all'associazione può compilare il modello di domanda disponibile sul blog e inviarlo all'indirizzo segnalato.

Segue lo statuto dell'Associazione.


STATUTO

della “ LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA ASSOCIAZIONE CALABRIA”

Art.1

Denominazione

E’ costituita in Lamezia Terme, Piazza Lamezia, un’associazione di volontariato denominata Lega Italiana Fibrosi Cistica Associazione Calabria, a durata illimitata.

Art.2

Sede

L’Associazione ha sede in c/0 U.O.Pediatria dell’Azienda Sanitaria Provinciale Ospedale di Soverato, via De Cardona n.1.

La sede sociale potrà essere variata con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 3

Statuto

L’Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti delle Leggi Statali e Regionali, del D.lgs. n° 460/97 e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Ulteriori aspetti relativi all’organizzazione e all’attività dell’Associazione possono essere disciplinati, in armonia col presente statuto, dal Regolamento interno, emanato a cura del Consiglio Direttivo. Il presente statuto è modificabile con delibera dell’Assemblea da adottarsi alla presenza di almeno due terzi dei componenti in prima convocazione e della metà più uno in seconda convocazione e col voto favorevole della maggioranza dei presenti, rilevati all’atto della verifica che dichiara valida l’Assemblea.



Art.4

Scopi sociali

a) L’Associazione, senza fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha lo scopo di promuovere: l’assistenza a coloro che sono affetti da fibrosi cistica; la ricerca scientifica relativa a problemi posti con tale malattia; l’indagine sull’indice di diffusione della malattia in Italia e sulle sue cause; l’allacciamento di rapporti con associazioni mediche, nazionali e internazionali e con ogni altra organizzazione o istituzione aventi analoghi scopi e programmi; l’informazione e l’istruzione degli operatori medici, parasanitari e socio-assistenziali, circa le possibilità diagnostiche e terapeutiche della fibrosi cistica e la promozione del relativo studio e della specializzazione; la divulgazione di notizie e informazioni circa le possibilità di trattamento e di riabilitazione. Al raggiungimento dei propri fini l’associazione provvederà con ogni mezzo e così, a titolo semplicemente esplicativo, mediante la promozione e il sostegno del centro regionale per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento della fibrosi cistica e di servizi innovativi e sperimentali, l’organizzazione di congressi, corsi di studio, comitati scientifici, seminari, concessione di contributi e borse di studio, pubblicazioni di bollettini e opere scientifiche sempre connesse con l’oggetto sociale ed escluso, in ogni caso, qualsiasi fine di lucro. Nell’ambito della propria funzione di utilità sociale l’associazione potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici o Privati per concorrere, fermo restando il loro carattere di volontariato, al raggiungimento degli obiettivi previsti dal quadro legislativo socio-sanitario e socio-assistenziale, sia statale che regionale. L’Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari che, a giudizio dei propri organi competenti, siano necessarie o anche opportune per il raggiungimento dei propri fini, escluso ogni e qualsiasi intento speculativo.

b) L’associazione nel suo funzionamento s’ispira ai principi di democraticità, trasparenza e partecipazione e mantiene piena indipendenza e autonomia rispetto a ogni altra organizzazione;

c) Tutte le attività di servizio svolte dai soci a favore dell’Associazione, nonché l’esercizio delle cariche saranno a titolo gratuito;

d) Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione potrà svolgere attività accessorie e strumentali integrative a quelle statutarie.

Art.5

Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

a) All’Associazione possono aderire tutti coloro (persone fisiche o giuridiche) che condividono gli scopi sociali e che s’impegnano a prestare la loro attività volontaria per favorire la realizzazione degli scopi sociali nei limiti delle proprie possibilità.

b) Le domande di ammissione, recanti la dichiarazione che si condividono le finalità, rivolte al Consiglio Direttivo, sono accolte dagli organi competenti previsti dal presente statuto.

c) L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato.

d) La qualifica di socio si perde per:

 Dimissioni volontarie;

 Decesso;

 Esclusione deliberata dagli organi competenti per manifesta opposizione agli scopi sociali e alle regole dell’associazione, nonché per morosità: contro tale provvedimento si può ricorrere al collegio arbitrale.

Art.6

Diritti o obblighi dei soci

a) I soci hanno i seguenti diritti: di partecipare alle Assemblee; di elettorato attivo e passivo per le cariche sociali se maggiorenni; di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, di informazione e accesso ai documenti e agli atti dell’associazione; di usufruire di tutti i servizi dell’associazione, di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

b) I soci hanno i seguenti obblighi: di osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali, di contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività prestata in modo personale, spontaneo, gratuito e non retribuita neppure direttamente dal beneficiario, secondo gli indirizzi degli organi direttivi; di versare regolarmente le quote associative; di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con le finalità e le regole dell’Associazione.

Art.7

Contributo associativo

Il contributo associativo non è trasmissibile ad alcun titolo né è rivalutabile.

I soci che per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Art.8

Organi sociali

Gli organi dell’Associazione sono:

 L’Assemblea generale dei soci;

 Il Consiglio Direttivo:

 Il Presidente;

 Il Vice Presidente

 Il Segretario

 Il Tesoriere

 Il Collegio dei revisori dei conti.

Art.9

Assemblea generale


L’Assembla è composta da tutti gli associati ed è l’organo sovrano dell’Associazione. E’ presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un socio nominato dalla stessa assemblea.

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, dopo delibera dello stesso Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta e deve contenere l’indicazione del luogo del giorno e dell’ora delle riunioni sia in prima che in seconda convocazione con l’elenco delle materie da trattare, mediante lettera spedita a tutti gli associati e ai Revisori del conti almeno 10 giorni prima della riunione.

L’Assemblea straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata da almeno 1/3 dei soci, o, da due componenti del Consiglio Direttivo: in tal caso l’avviso di convocazione deve essere noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L’Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla Sede sociale, purché in Calabria.

All’assemblea dei soci spetta:

 Approvare gli indirizzi generali e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

 Approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;

 Nominare i componenti del Consiglio Direttivo;

 Modificare il presente statuto;

 Deliberare sull’eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla Legge e dal presente Statuto;

 Deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e deliberare la devoluzione del suo patrimonio anche in caso di estinzione dell’Associazione;

 Revocare il Presidente, col voto favorevole della metà più uno dei soci.

L’Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Ogni associato ha diritto a un voto. E’ ammesso il rilascio di delega scritta purché ad altro associato. Un associato non può avere più di una delega.

All’assemblea hanno diritto di intervenire e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento delle quote annuali previste. Non è ammessa altra espressione di voto.



Art.10

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di 9 membri eletti dall’Assemblea per la durata di tre anni, realizza gli obiettivi programmatici posti in essere dall’Assemblea e cura ogni affare corrente.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, quando quest’ultimo sia impedito. Il Tesoriere ha cura della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie. Il Segretario verbalizza le riunioni del consiglio Direttivo e dell’Assemblea, coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nello svolgimento del loro mandato e cura la tenuta del libro soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando lo richiede almeno un terzo dei suoi componenti e comunque almeno quattro volte all’anno per deliberare sugli atti della vita associativa.

Per la validità della riunione occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo può deliberare in materia di organizzazione dell’Associazione, dispone la costituzione di commissioni; delega compiti al Presidente o ad altri componenti; acquisisce collaborazioni e consulenze con i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione; redige il bilancio preventivo e consuntivo; delibera circa l’ammissione, la sospensione e l’esclusione dei soci; nomina i soci onorari.

I componenti del Consiglio direttivo possono essere rieletti. Essi decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Alle riunioni possono essere inviati esperti con voto consultivo.

In caso di cessazione o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea nella sua prima riunione successiva alla sostituzione.



Art.11

Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell’Associazione. E’ eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti, tra i propri componenti, nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Al Presidente compete l’ordinaria amministrazione dell’Associazione, sulla base degli indirizzi emanati dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, a cui riferisce sull’attività svolta.

E’ autorizzato a eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone quietanze liberatorie ed ha facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardante l’organizzazione davanti a qualsiasi istanza giudiziaria e amministrativa.



Art.12

Il Segretario

Il segretario è responsabile della custodia e conservazione dei verbali, dei libri sociali, oltre che dei verbali degli organi previsti dal presente statuto. Cura la tenuta del libro soci,



Art.13

Il Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità dell’Associazione nonché della gestione e dell’impiego del Patrimonio secondo le direttive del Consiglio. E’ responsabile della custodia e conservazione dei bilanci e della documentazione contabile dell’Associazione.



Art.14

Il Collegio dei Revisore dei conti

Il collegio dei Revisori dei conti composto da tre componenti di cui Presidente, ha il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Il Collegio dei Revisori dei conti deve riunirsi almeno due volte l’anno.

L’Incarico di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica direttiva.

I revisori dei conti curano la tenuta del Libro delle riunioni dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle riunioni dell’Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto. Essi verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri contabili, danno pareri sui bilanci.



Art.15

Il Patrimonio e le risorse economiche

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:

a) Quote associative se deliberate dall’Assemblea;

b) Contributi di privati;

c) Contributi dello Stato, di Enti o istituzioni pubbliche;

d) Contributi di organismi internazionali;

e) Donazioni e lasciti testamentari;

f) Rimborsi derivanti da attività convenzionate;

g) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

h) Beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell’associazione;

i) Eventuali donazioni e lasciti;

j) Eventuali fondi costituiti on le eccedenze di bilancio;

k) Ogni altro tipo di entrata.



Art.16

Erogazioni, donazioni e lasciti

Per le erogazioni liberali, le donazioni, i lasciti testamentari, le eredità e i legati (questi ultimi accettati con beneficio di inventario), l’Assemblea delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.



Art.17

Bilanci

Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l’esercizio sociale che va dal 1°gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea dei soci, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo.

L’eventuale attivo deve essere impiegato per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 30 aprile dell’anno a cui si riferisce.

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

Il bilancio consuntivo, con la relazione allegata, deve essere comunicato al collegio dei sindaci almeno 15 giorni prima della data fissata per l’esame e l’approvazione da parte dell’Assemblea.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.



Art.18

Responsabilità patrimoniale

L’Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Associazione stessa.



Art.19

Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore come previsto dall’art.5 comma 4 della legge 266/1991, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Lo scioglimento è deliberato a maggioranza dai ¾ dei componenti dell’Assemblea sia in prima che in seconda convocazione.


Art.20

Collegio Arbitrale

Ogni controversia che dovesse sorgere tra i soci e l’associazione o all’interno di questa sarà sottoposta al giudizio di un collegio arbitrale formato da tre persone nominate una ciascuna dalle parti in lite e la terza, con funzioni di Presidente, nominata dagli altri due e, in caso di dissenso, dal Giudice di pace del Comune ove insiste la Sede sociale dell’associazione.



Art.21

Disposizioni finali

Per quanto non previsto o non diversamente disposto dal presente statuto si fa riferimento alle Leggi statali e Regionali vigenti in tema di associazioni e di enti commerciali e ai principi generali dell’ordinamento giuridico.



Firme (di tutti i partecipanti alla riunione)